Art. 3.
(Imprese nazionali di produzione, distribuzione, esportazione ed esercizio e industrie tecniche).

      1. Possono beneficiare dei contributi e degli incentivi di cui alla presente legge le imprese di produzione e distribuzione indipendenti, di esportazione e di esercizio e le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive aventi sede legale e residenza fiscale in Italia, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.
      2. Le imprese di produzione e di distribuzione indipendenti, di esportazione e di esercizio e le industrie tecniche cinematografiche e audiovisive sono iscritte in appositi elenchi informatici istituiti presso il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6. L'iscrizione in tali elenchi è condizione essenziale per l'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge.